Il segreto è svelato!!!

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    Gazzetta Ufficiale N. 109 del 12 Maggio 2006
    MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    DECRETO 6 marzo 2006, n.172
    Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
    382;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo
    17, commi 3 e 4;
    Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in
    particolare l'articolo 36, comma 1;
    Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99 recante:
    «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici
    alle scuole di specializzazione in medicina»;
    Considerata la necessita' di rideterminare in modo organico le
    modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i
    contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
    valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni
    giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
    Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25
    luglio 2005;
    Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
    in data 28 luglio 2005;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
    consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
    Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
    norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
    cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
    Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 30
    gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;
    E m a n a
    il seguente regolamento:

    Art. 1.
    Ambito di applicabilita' e definizioni
    1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di accesso dei
    medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui
    al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le
    disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad
    alcune delle predette scuole.
    2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
    a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione
    universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio
    con valore legale;
    b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
    per le professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del
    decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
    c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca;
    d) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
    della ricerca;
    e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
    f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.


    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
    decreti del Presidente della Repubblica e sulle
    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
    (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
    11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999.
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
    1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza
    universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
    sperimentazione organizzativa e didattica» e' pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
    - La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma
    degli ordinamenti didattici universitari», e' pubblicata
    nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
    - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
    del Consiglio dei Ministri):
    «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
    regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
    autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
    materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
    del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
    ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
    denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
    del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
    registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
    Gazzetta Ufficiale.».
    - L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
    1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
    materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
    riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
    titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
    99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
    «Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
    decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
    scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
    l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
    le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la
    valutazione dei titoli e per la composizione delle
    commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti
    principi:
    a) le prove di ammissione si svolgono a livello
    locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
    con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
    calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
    pubblicizzato;
    b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
    parametri oggettivi;
    c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
    parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
    degli studi;
    d) le commissioni sono costituite a livello locale
    secondo criteri predeterminati.
    2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
    comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del
    decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
    - Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99,
    recante; «Regolamento concernente le modalita' per
    l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in
    medicina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
    2003, n. 103.
    Note all'art. 1:
    - Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999,
    n. 368, si veda nelle note alle premesse.
    - Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del
    decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
    «Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici
    ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in
    medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
    20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
    a tempo pieno.
    2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto
    legislativo anche la formazione specialistica dei medici
    ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
    membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a
    specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
    3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
    articolo e' predisposto ed aggiornato con decreto del
    Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
    tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
    4. L'accesso alla formazione specialistica non e'
    consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai
    sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
    medicina generale.».
    «Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal Titolo VI del
    presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle
    risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge
    29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario
    nazionale destinate al finanziamento della formazione dei
    medici specialisti, nonche' delle ulteriori risorse
    autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
    2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
    applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui
    al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del
    predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui
    al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
    3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
    legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni,
    limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il
    decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonche' il
    decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
    quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».

    Art. 2.
    Ammissione alla scuola
    1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami,
    indetto con decreto del rettore dell'universita', per il numero di
    posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35,
    comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso
    possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data
    anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la
    presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
    obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine
    per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
    medesimo. Nel bando sono altresi' indicate la sede e la data della
    prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le
    necessarie disposizioni organizzative.

    2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le
    singole universita', nella medesima data per ogni singola tipologia.
    Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, e' predisposto
    dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter
    adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonche'
    il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e
    in modo che le universita' possano pubblicare il relativo bando
    almeno 60 giorni prima della prova.
    3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata
    della documentazione prevista dal bando, e' presentata
    all'universita' con apposizione di numero di protocollo e data,
    ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30
    giorni prima della prova stessa.


    Nota all'art. 2:
    - Il testo del comma 2 dell'art. 35 del decreto
    legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' il seguente:
    «2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
    Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
    tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
    sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
    ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
    dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
    volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
    nella rete formativa della scuola stessa.».

    Art. 3.
    Commissione giudicatrice
    1. Presso ogni universita' e' costituita, con decreto rettorale,
    una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal
    direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o
    ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e' nominato
    un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati e'
    superiore a 50 e sempreche' le prove di esame si svolgano in piu'
    locali tra loro distanti che non consentono la presenza di
    commissari. Il comitato e' composto da cinque componenti scelti tra
    professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo
    dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il
    comitato ha compiti di controllo circa la regolarita'
    dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarita' alla
    commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di piu' scuole
    della stessa tipologia l'esame e' unico; se il numero delle scuole e'
    inferiore a quattro la commissione e' integrata con un unico
    componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole e'
    superiore a quattro la commissione e' integrata da un rappresentante
    per ciascuna scuola.
    2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il
    direttore della scuola. Nel caso di piu' scuole della stessa
    tipologia e' nominato presidente della commissione giudicatrice uno
    dei direttori a rotazione.

    Art. 4.
    Prove d'esame
    1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una
    successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione
    di sessanta quesiti a risposta multipla di cui 40 su argomenti
    caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e 20 su
    argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.
    2. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata una apposita
    commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il
    CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle
    universita'. La commissione predispone un archivio nazionale con
    almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1,
    suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere
    generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre
    che motivi di necessita' non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR
    cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita'
    entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la
    medesima data e' reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.
    3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le
    commissioni giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale,
    per ciascuna scuola, il giorno prima della data della prova, tre
    serie di quesiti di cui al comma 1 per ciascuna tipologia e li
    chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di
    chiusura dai componenti la commissione. Le buste sono consegnate,
    nelle date stabilite dal bando, al responsabile del procedimento
    concorsuale. I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.
    Il giorno e l'orario della prova d'esame, identico per ciascuna
    tipologia di scuola, uno dei candidati sceglie tra le tre buste
    quella che viene utilizzata come prova d'esame. La durata della prova
    e' di 90 minuti.
    4. La valutazione della prova scritta di quesiti a risposta
    multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un
    punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non
    data e di --0,25 per ogni risposta errata.
    5. La prova pratica consiste nella valutazione da parte del
    candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico,
    da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. La stessa e'
    sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a
    risposta multipla, riportando non meno di 48 punti. Il risultato e'
    portato a conoscenza dei candidati entro i dieci giorni successivi
    all'espletamento delle prove scritte. Le singole commissioni di
    concorso predeterminano un numero di prove pratiche in numero
    maggiore di 1 agli ammessi alla prova stessa. Ciascun candidato
    sorteggia la propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi
    dalla commissione), prima dell'inizio della prova, in modo che
    ciascuna busta sia abbinata ad un singolo concorrente. La prova
    pratica si intende superata se il candidato relaziona in modo
    corretto e analitico il caso. Il superamento della prova comporta
    l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualita'
    e la completezza della relazione. La durata della prova pratica e' di
    60 minuti.
    6. Non e' ammessa, durante ambedue le prove del concorso, la
    consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.

    Art. 5.
    Valutazione titoli
    1. La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la
    valutazione della prova scritta, 15 per la prova pratica, 7 per il
    voto di laurea e 18 per il curriculum degli studi universitari. La
    valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in
    conformita' ai seguenti criteri:
    a) voto di laurea - max 7 punti:
    per voto di laurea inferiore a 100.... punti 0
    per ciascun punto da 100 a 109........ punti 0,45
    per i pieni voti assoluti............. punti 6
    per la lode........................... punti 7
    b) curriculum - max 18 punti:
    b.1) esami - max 5 punti.
    Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal
    Consiglio della scuola tra i corsi integrati in statuto e indicati
    nel bando, con punteggio cosi' attribuibile:
    per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30 |punti 0,25
    per ogni esame superato con la votazione di 30/30 |punti 0,50
    per ogni esame superato con lode.... |punti 0,75
    b.2) qualita' e attinenza della tesi alla tipologia di
    specializzazione - max 7 punti:
    nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualita) |fino a punti 3
    attinenza medio/alta (in base alla qualita) |fino a punti 7
    b.3) attivita' elettive, o equipollenti certificate secondo le
    modalita' previste dai singoli atenei/strutture didattiche, attinenti
    la tipologia di specializzazione svolte all'interno del percorso
    formativo del corso di laurea - max 3 punti:
    per ogni attivita' elettiva |fino a punti 1
    b.4) pubblicazioni a stampa, o lavori in extenso che risultano
    accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max
    3 punti:
    ogni pubblicazione o lavoro in extenso |fino a punti 0,50
    2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti
    o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il
    giudizio relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni
    di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.
    3. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
    relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
    posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
    complessivo riportato. La scuola garantisce la comunicazione dei
    risultati entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso di
    parita' di punteggio e' ammesso il candidato con la media di voti
    riportati, nei corsi integrati, piu' elevata (fino alla seconda cifra
    decimale), in caso di ulteriore parita' viene preso in esame il voto
    di laurea.
    4. Con il decreto ministeriale di assegnazione delle borse di
    studio e' altresi' indicata la data di inizio delle attivita'
    didattiche delle scuole di specializzazione.

    Art. 6.
    Disposizioni transitorie e finali
    1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto
    previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i
    laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito
    l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella
    indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.

    2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro
    dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
    25 febbraio 2003, n. 99.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Roma, 6 marzo 2006
    Il Ministro: Moratti

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2006
    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 365


    Nota all'art. 6:
    - Per il titolo del decreto ministeriale 25 febbraio
    2003, n. 99, si veda nelle note alle premesse.
     
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  2. pezz8
     
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    Santì, stringendo, possono partecipare solo quelli abilitati... ho capito bene???
     
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  3. aceto
     
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    si hai capito bravo
     
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  4. zenofila
     
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    vabbè scusate ma questo bando nn fa riferimnt al precedente esame di stato e concorso di specializzazione?o vale anche x il prox esame di stato e conc di specializ?in quest'ultima evenienza quindi si può dedurre che nn uscirà il nazionale x la specializzazione manco ora?
     
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  5. penicillino
     
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    io penso che per il concorso nazionale passeranno ancora molti anni.(lo stesso decreto postato da mod parla di concorso locale art.2 comma 2)
    e poi se ad un concorso nazionale devo essere giudicato dai baroni universitari italiani(hanno tutti la stessa mentalità -capitemi-)allora preferisco fare il concorso locale andando lì dove c'è meno folla .
    qualcuno dice ma in spagna ed in francia ilconcorso è nazionale ?
    sì ma in francia ed in spagna non siste la cultura della raccomandazione
    qualcuno dice ma al centro-nord qualche mio amico è riuscito ad entrare
    si infatti o conosceva qualcuno oppure ha partecipato in sedi dove il rapp.posti-partecipanti era molto alto e quindi dopo gli interni è riuscito ad inserirsi in posizione utile.
    un concorso nazionale con questi docenti non è proponibile
    non è una questione di metodo ma di persone e se queste non cambiano non cambierà nulla!!!!
    ciao
     
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  6. MOD!!!
     
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    Beh... dovrebbe fare riferimento anche al prossimo concorso.
    Ora che mi ci fai pensare.. vedendo le date.. questo dovrebbe anche comprendere il vecchio concorso"
    Però.. al vecchio concorso hanno partecipato anche i NON ABILITATI!!!

    Che strano!
     
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  7. mimu
     
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    ..non è che ( x l'anno scorso) fu fatta qlche delibera x permettere a "qualcuno" <_< di poter partecipare ????
    ..non sarebbe 1novità, non credete?
     
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  8. pezz8
     
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    Morale della favola... Non è che si sia capita una gran mazza in più!!!!!!!

    Io rimango sempre nella mia incertezza........ Vabè me ne vò a studià!!!!!!!! :(
     
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  9. anpa
     
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    ma le date dell'esame di specializzazione è vero che stanno a marzo????
     
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  10. MOD!!!
     
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    CITAZIONE (anpa @ 9/11/2006, 15:44)
    ma le date dell'esame di specializzazione è vero che stanno a marzo????

    Si!

    ragà.. ho risolto l'inghippo... o meglio ,mi hanno tradotto in lingua italiana quello che era scritto nella delibera.


    L'articolo 2 del decreto recita :<<Al concorso
    possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo.>>

    traduzione: devi essere laureato ed abilitato entro il termine per la presentazione delle domande.

    L'ultimo articolo (art.6 - Disposizioni transitorie e finali) dice che :<<Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto
    previsto dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i
    laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito
    l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella
    indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.>>

    traduzione: deroga valida solo per l'AA 05-06, per cui potevano presentare la domanda anche i laureati in medicina non ancora abilitati, purchè passassero l'esame di stato entro la data stabilita dal MIUR x l'inizio dei corsi.
     
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  11. nippur81
     
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    mmm...m'informerò e vi farò sapere perkè questa è cosa da sapere bene...
     
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  12. zenofila
     
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    uà a marzo?io ho sentito voci,nn affidabili,che parlavano del 15 febbraio.voi siete sicuri che sia a marzo?ma qlcn di voi ha già comprato i quiz?conviene cominciare a dargli già 1 occhiata?quanti ne sono?
     
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  13. aceto
     
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    no il 15 febbraio c'è l'esame di stato
     
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12 replies since 5/11/2006, 12:27   325 views
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